Dossi e isole pedonali

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    dossi e dissuasori
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  • DOSSI RALLENTATORI
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Vi siete accorti che il semplice trasferimento dall’abitazione al luogo di lavoro (alla scuola, al centro commerciale) non è più un semplice spostamento ma è diventato una specie di Rally africano? Come? A causa delle buche (di cui parleremo in seguito) ma anche degli ostacoli artificiali che sempre più vengono utilizzati dalle amministrazioni comunali nel (vano) tentativo di limitare i sinistri.

Stiamo parlando dei dossi rallentatori: in alto vedrete scorrere la foto di quelle bande gialle e nere che tanto bene non fanno alle nostre sospensioni,

e delle isole salvagente: un marciapiede piazzato in mezzo alla strada, spesso troppo piccole per ospitare più di una persona, con un palo segnaletico alle due estremità.

Vengono posizionati sempre più spesso nelle nostre strade con risultati a dir poco incerti se non addirittura controproducenti.

Infatti molto frequentemente, specie al mattino, le isole recano tracce di violenti urti che stanno a significare la scarsa efficacia del sistema

Quando il dosso rallentatore è posizionato in curva crea una turbativa a volte molto grave per i conducenti (specie di veicoli a due ruote) e se l’isola viene “sorvolata” da auto che ci decollano sopra, come nell’esempio sopra non serve a proteggere gli indifesi pedoni!
 

        Il Codice della Strada ha un articolo che recita:


Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1.       I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2.       I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

Se invece di “far cassa” i proventi delle contravvenzioni fossero utilizzati per i fini previsti non ci sarebbe bisogno di inventarsi queste “trappole” da inserire sulle strade, che già sono piene di buche

Ma delle “buche”, abbiamo già detto, ne parleremo una prossima volta.

Blog del 29/09/2016

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