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  <title>Pratoperizie</title>
  <link>http://www.pratoperizie.it</link>
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  <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 13:37:47 GMT</pubDate>
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  <title>Blog</title>
  <description>Cari lettori,&lt;br&gt;Sul nostro sito adesso è presente un Blog.Perchè un blog redatto da un perito assicurativo?La risposta è semplice, fino a che guidiamo la nostra auto, senza problemi, senza incidenti o sventure varie, nessuno si chiede a cosa serve un perito o perchè è utile.&lt;br&gt;Ma quando purtroppo abbiamo un problema allora sono guai.Che fare???&lt;br&gt;Ho avuto un piccolo sinistro, come mi devo comportare?Ho rotto l&apos;auto in una buca su una strada disestata, e adesso?Devo comprare un auto usata, quella che mi propongono è la sua valutazione reale?Mi è stato pagato o risarcito tutto dall&apos;assicurazione?Uscendo da un parcheggio ho urtato contro un altro che faceva la stessa manovra, chi ha ragione?Come funziona la burocrazia in caso di sinistro?&lt;br&gt;A volte vediamo il perito come il nemico ... &quot;è quello dell&apos;assicurazione che ...&quot;, non sapete quante volte, qualcuno che contesta un danno, &quot;mi è arrivato una richiesta danni da parte di qualcuno con il quale non ho avuto incidente&quot;, Contattandolo per una verifica (detta riscontro), risponde:&quot;No la macchina non te la faccio vedere, voi periti siete pronti a trovare anche un piccolo graffietto per farmi aumentare l&apos;assicurazione...&quot;.In realta è esattamente l&apos;opposto, il perito è anche e sopratutto il professionista che si occupa di noi, che ci permette di uscire da delle situazioni complicate che possono sorgere in caso di sinistro.Inoltre non sempre il perito è legato ad un assicurazione, a volte, come nel nostro caso, è indipendente ed agisce esclusivamente per il bene dell&apos;automobilista.Il perito è inoltre un garante della correttezza, come figura deve essere quella che sta tra chi ha subito il danno e chi lo deve pagare, per verificare la veridicità di quanto denunciato (aimè, le truffe alle assicurazioni sono sempre di più) e la coerenza di quando risarcito (anche qui purtroppo si tende a voler pagare sempre meno).&lt;br&gt;Per non annoiarvi troppo e concludere il discorso, perchè un blog?Per cercare di dare spiegazioni semplici a delle domande complesse in materia di sinistri e risarcimenti.&lt;br&gt;</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/il-blog-degli-esperti.html#hbzvpqWn</link>
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  <category>Il blog degli esperti</category>
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  <title>I nostri servizi</title>
  <description>Gli esperti assicurativi al vostro servizio!!&lt;br&gt;Consulta come ti possiamo aiutare!Servizi e promozioni&lt;br&gt;</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/il-blog-degli-esperti.html#cWGoFJWO</link>
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  <category>Il blog degli esperti</category>
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  <title>I nostri blog:</title>
  <description>Cosa fare in caso di sinistro?&lt;br&gt;Sistemi di risarcimento&lt;br&gt;Risarcimento diretto&lt;br&gt;Cosa viene risarcito?&lt;br&gt;Procedura ordinaria&lt;br&gt;Crash test&lt;br&gt;Risarcimento&lt;br&gt;Risarcimento seconda parte&lt;br&gt;Risarcimento anomalie italiane&lt;br&gt;Cambiamenti procedura di risarcimento&lt;br&gt;Urto in retromarcia&lt;br&gt;Turbativa di circolazione&lt;br&gt;Rally casa/ufficio  &lt;br&gt;Cessione del creditoIl grado di responsabilitàMediazione e negoziazione assistitaLe tariffe dei periti assicurativi per il tribunaleRottamazione o riparazione?Valore commerciale antesinistroCosto di smaltimento rifiutiBuca = InsidiaBuca stradale, cosa per per avere il rimborsoBuca stradale, insidia per il pedone</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/il-blog-degli-esperti.html#yhja09u4</link>
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  <category>Il blog degli esperti</category>
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  <title>In caso di sinistro</title>
  <description>Ormai è successo! La manovra (frenata e/o sterzata) non è stata sufficiente e la collisione è avvenuta con il rumore delle plastiche che si rompono e delle lamiere che si accartocciano.&lt;br&gt;&lt;br&gt;A questo punto cosa fare?&lt;br&gt;&lt;br&gt; Inutile arrabbiarsi, occorre scendere e, sempreché le condizioni personali e di sicurezza lo consentano, accertarsi che nessuno si sia fatto male, nel qual caso chiamare subito i soccorsi che allerteranno anche gli organi di Polizia.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Successivamente visto che tutti ormai abbiamo uno smartphone con fotocamera, è sempre utile fare delle fotografie: alcune panoramiche, riprese da angolazioni diverse, che documentino la scena dell&apos;incidente (vista dai sensi di marcia di ciascun protagonista!) con i veicoli posizionati nella sede assunta dopo l&apos;urto e le varie tracce (gommose, di detriti ecc.) connesse con l&apos;incidente; altre particolareggiate che documentino i danni arrecati e subiti dai veicoli e da eventuali altre cose (segnali stradali orizzontali e verticali, barriere etc.).&lt;br&gt;Perchè farlo? Non ci sono mai problemi a parole, ma fidarsi è bene ... meglio avere una documentazione fotografica...&lt;br&gt;Se non ci sono feriti, è meglio liberare la sede stradale per evitare di incorrere in contravvenzioni all’arrivo delle Autorità (per intralcio alla circolazione!). Assicurata la sicurezza delle persone e della circolazione, è consigliabile compilare il modulo blu di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I.) che tutti dovremmo avere e che ci consente di non dimenticare alcuna notizia importante. Se non ce ne fossero di disponibili sul momento si potrà compilare in un secondo momento ma occorre segnarsi da qualche parte tutti i dati principali per evitare di incorrere in dimenticanze e/o errori che potrebbero portare a problemi per la liquidazione! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Cosa è importane compilare nel modulo C.A.I.?&lt;br&gt;&lt;br&gt;È quindi importante segnarsi:&lt;br&gt;1.   data dell’incidente;&lt;br&gt;2.   nomi dei contraenti assicurati e dei conducenti;&lt;br&gt;3.   targhe dei due veicoli coinvolti;&lt;br&gt;4.   denominazione delle compagnie di assicurazione e numeri delle polizze;&lt;br&gt;5.   descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;&lt;br&gt;6.   presenza o meno di feriti (sul momento);&lt;br&gt;7.   generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni);&lt;br&gt;8.   indicazione dell’eventuale intervento di organi di Polizia.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Successivamente, per via della legge sull&apos;indennizzo diretto (vedi in cosa consiste qui), ciascun proprietario del veicolo coinvolto nell&apos;incidente stradale, deve denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione.Blog del 30/08/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/cosa-fare-in-caso-di-sinistro.html#Esm4IGVR</link>
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  <category>Cosa fare in caso di sinistro</category>
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  <title>I sistemi di risarcimento</title>
  <description>Come prevede l&apos;art. 143 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209) a decorrere dal 1° febbraio 2007 è stato introdotto il Sistema di Risarcimento Diretto. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Da tale data, quindi, le procedure percorribili per essere risarciti dei danni materiali e fisici subiti a seguito di incidente stradale sono diventate due:&lt;br&gt;&lt;br&gt;1) la procedura di risarcimento diretto;&lt;br&gt;2) la procedura ordinaria.&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&apos;applicabilità dell&apos;una o dell&apos;altra procedura, dipende dal tipo di incidente, dal tipo dei veicoli coinvolti, dal tipo di danni e dalle condizioni soggettive del danneggiato.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nei prossimi blog dettaglieremo tali procedureBlog del 31/08/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/sistemi-di-risarcimento.html#OXhInNL4</link>
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  <category>Sistemi di risarcimento</category>
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  <title>Risarcimento diretto</title>
  <description>Il Risarcimento Diretto, o indennizzo diretto, è la procedura di risarcimento del danno, in base alla quale l’Assicurato/Danneggiato che ritenga di avere ragione, anche solo parzialmente, rivolge alla propria Compagnia di assicurazione la richiesta di liquidazione dei danni subiti. E&apos; regolato dall&apos;art. 149 del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209) e disciplinato dal D.P.R. 18.7.2006 n. 254.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tale procedura si applica in presenza di tutte le seguenti condizioni:&lt;br&gt;- in caso di collisione tra due soli veicoli a motore, entrambi identificati, con targa italiana, e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (quasi tutte aderiscono);&lt;br&gt;- l’incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di S. Marino o nel territorio della Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati;&lt;br&gt;- tra i veicoli targati sono comprese le macchine agricole targate ed i ciclomotori provvisti di nuova targa (introdotta dal D.P.R. 153/2006 in vigore dal 14 luglio 2006);&lt;br&gt;- se ci sono feriti la procedura vale fino ad una prognosi del 9% di invalidità (nel caso di dubbio aprire il sinistro con la procedura ordinaria) .&lt;br&gt; &lt;br&gt;La procedura del risarcimento diretto trova applicazione per i danni al veicolo e al conducente, anche nel caso in cui nella collisione siano rimasti coinvolti passeggeri.Adesso la domanda che si pone è: ma cosa viene risarcito?Ne parliamo in questa pagina.Blog del 01/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/indennizzo-diretto.html#SY7LaQq3</link>
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  <category>Indennizzo diretto</category>
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  <title>Cosa viene risarcito???</title>
  <description>Con la procedura di risarcimento diretto vengono risarciti direttamente dalla propria compagnia di Assicurazione, in proporzione alla quota di ragione:&lt;br&gt;a)   i danni subiti dal veicolo;&lt;br&gt;b)   i danni fisici subiti dal conducente del veicolo che abbia riportato lesioni di lieve entità (ovvero con invalidità permanente non superiore al 9%);&lt;br&gt;&lt;br&gt;c)   i danni alle cose trasportate sul veicolo, di proprietà del conducente e del proprietario.&lt;br&gt;Si ricorre al sistema del risarcimento diretto anche se il conducente ha subito lesioni gravi, limitatamente però al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.&lt;br&gt;Per i danni relativi alle lesioni gravi subite dal conducente, per i danni ad oggetti diversi dai veicoli (cassonetti, vetrine, guard-rail, ecc.) e per i danni fisici subiti dai pedoni, occorre invece seguire la procedura ordinaria.&lt;br&gt;  Come fare la richiesta? &lt;br&gt;La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure inviata mediante lettera raccomandata A .R. o a mezzo PEC, fax o posta elettronica (a meno che quest&apos;ultimo mezzo sia escluso dal contratto) o addirittura telegramma.&lt;br&gt;Tempi di risarcimento&lt;br&gt;Ricevuta la richiesta di risarcimento, l&apos;assicuratore:&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) in caso di richiesta incompleta, deve chiedere, entro 30 giorni dalla ricezione, l&apos;integrazione ed i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta;&lt;br&gt;b) se intende contestare l&apos;applicabilità della procedura, deve farlo sempre entro 30 giorni ed in tal caso deve darne comunicazione all&apos;assicurato/danneggiato ed all&apos;assicurazione del responsabile; la comunicazione inviata a quest&apos;ultima ha l&apos;effetto di costituzione in mora;&lt;br&gt;c) se la richiesta è completa e la procedura di risarcimento diretto applicabile, con apposita comunicazione, deve, alternativamente:&lt;br&gt;1) presentare una congrua offerta di risarcimento del danno;&lt;br&gt;2) indicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l&apos;offerta di risarcimento del danno.&lt;br&gt;Tale comunicazione deve essere inviata entro:&lt;br&gt;1) 30 giorni, nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu è stato firmato da entrambi i conducenti coinvolti;&lt;br&gt;2) 60 giorni, nel caso di soli danni a cose, se il modulo blu non è stato firmato da entrambi i conducenti coinvolti;&lt;br&gt;3) 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche al conducente.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se l&apos;assicurato accetta la proposta formulata dall&apos;assicurazione, l&apos;importo deve essere corrisposto entro 15 giorni.Se l&apos;assicurato non è soddisfatto dell&apos;offerta, l&apos;assicuratore dovrà comunque provvedere al pagamento della somma offerta, che sarà eventualmente imputata (detratta, messa a carico dell&apos;assicurato) alla liquidazione definitiva del danno.&lt;br&gt;In tal caso il danneggiato potrà proporre azione legale nei confronti della propria assicurazione avvelendosi della consulenza di un perito e di un legale.Blog del 02/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/cosa-viene-risarcito.html#284noD1T</link>
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  <category>Cosa viene risarcito?</category>
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  <title>Procedura ordinaria di risarcimento</title>
  <description>La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura del risarcimento o indennizzo diretto, ovvero:&lt;br&gt;- sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino,Città del Vaticano;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri con collisione tra più di due veicoli;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri con veicoli non assicurati;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente (lesioni gravi);&lt;br&gt;- collisione tra 2 soli veicoli ma con coinvolgimento di altri veicoli responsabili.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In questo caso il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all&apos;assicuratore del veicolo del responsabile.&lt;br&gt;La procedura di risarcimento ordinaria é regolata dall&apos;art. 148 codice assicurazioni.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tempi di risarcimento&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tempo e fasi della procedura di risarcimento ordinaria, sono gli stessi della procedura di risarcimento diretto&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Danni subiti dal passeggero&lt;br&gt;&lt;br&gt;Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell&apos;art. 148 del codice delle assicurazioni, nei confronti dell&apos;assicuratore del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.Ai sensi dell&apos;art. 141 del codice predetto i danni fisici subiti dai passeggeri ed i danni alle cose da essi trasportate, sono infatti risarciti, indipendentemente dalla responsabilità dei conducenti, dall&apos;assicuratore del veicolo sul quale erano a bordo che risponderà entro il massimale minimo di legge.&lt;br&gt;Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere l&apos;eventuale parte eccedente all&apos;assicurazione del responsabile, purchè quest&apos;ultimo sia assicurato per un massimale superiore, se non lo fosse, l&apos;eccedenza potrà essere richiesta al danneggiante.Abbiamo già parlato di cosa viene risarcito in questo blogBlog del 05/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/procedura-ordinaria.html#0og1MDX2</link>
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  <category>Procedura ordinaria</category>
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  <title>Crash test...</title>
  <description>Adesso una curisità...cos&apos;è il crash test?Come funziona?&lt;br&gt;Il crash test o prova d&apos;impatto è una forma di collaudo distruttivo&lt;br&gt;finalizzato a verificare la sicurezza passiva di un&apos;auto nel suo complesso&lt;br&gt;o di specifici componenti. &lt;br&gt;I crash test riconosciuti a livello internazionale&lt;br&gt;vengono effettuati da enti privati su commissione di istituzioni pubbliche&lt;br&gt;(ad esempio la Comunità Europea), ma alcuni costruttori hanno un&lt;br&gt;proprio centro crash test, come ad esempio Volvo in Svezia, in cui&lt;br&gt;svolgono simulazioni in maniera autonoma. In Europa le prove di impatto dei nuovi modelli immessi sul mercato vengono effettuati&lt;br&gt;dall&apos;euroNCAP (European New Car Assessment Programme), che&lt;br&gt;esprime una valutazione globale utilizzando fino a un massimo di 5&lt;br&gt;stelle; negli Stati Uniti sono presenti la NHTSA (National Highway Traffic&lt;br&gt;Safety Administration), un&apos;agenzia governativa che rientra nell&apos;ambito&lt;br&gt;del Dipartimento dei Trasporti, e la IIHS (Insurance Institute for Highway&lt;br&gt;Safety), un&apos;organizzazione non profit e indipendente che ha l&apos;obiettivo di&lt;br&gt;ridurre le vittime degli incidenti stradali. In Giappone è invece presente l&apos;OSA (National Organization for Automotive &amp; Victmis&apos;Aid) che è un ente che esegue crash test nell&apos;ambito del programma NCAP (New Car&lt;br&gt;Assestment Programm). I crash test prevedono diverse tipologie di &lt;br&gt;impatto quali l&apos;urto frontale, l&apos;urto frontale disassato, l&apos;urto laterale, il&lt;br&gt;cappottamento (rollover), il test del palo e il test del pedone. L&apos;urto frontale pieno è generalmente un impatto a velocità controllata contro un&lt;br&gt;muro in cemento con sopra una barriera in alluminio, ma può essere&lt;br&gt;anche contro un altro veicolo; nell&apos;urto frontale disassato il veicolo non è &lt;br&gt;perfettamente allineato con la barriera ma leggermente spostato, con il&lt;br&gt;risultato che le forze di impatto (sostanzialmente simili a quelle dell&apos;urto&lt;br&gt;frontale pieno) si concentrano su una parte minore della sezione&lt;br&gt;anteriore; l&apos;urto laterale prevede di solito che un carrello del peso di circa&lt;br&gt;1000 kg venga lanciato contro la fiancata del veicolo fermo (dal lato&lt;br&gt;conducente); nel rollover (cappottamento) viene testata la capacità del&lt;br&gt;veicolo e in particolare dei montanti del tetto di sostenere il peso della&lt;br&gt;carrozzeria in caso di ribaltamento; il test del palo simula un impatto contro il guard rail o la segnaletica stradale; infine il test del pedone è pensato per ridurre i danni alle persone in caso di investimento, in&lt;br&gt;particolare viene valutata la prevenzione della frattura al femore e la&lt;br&gt;protezione della testa da lesioni gravi.Blog del 06/09/2016</description>
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  <category>Crash Test</category>
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  <title>Sistemi di risarcimento - prima parte</title>
  <description>Parliamo di nuovo di Risarcimento in caso di sinistro&lt;br&gt;&lt;br&gt;Non è una ripetizione, ma la materia ha talmente tanti aspetti e caratteristiche che ne parliamo ancora e ne parleremo anche nel futuro.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il risarcimentoha talmente tanti risvolti che in molti casi si è abusato di questo indennizzo portando come conseguenza l’aumentare delle polizze assicurative. Ciò è diventato oggetto di discussione soprattutto alla luce dell’interpretazione che ha dato l’Ania sulla tariffa unica contenuta nel decreto liberalizzazioni.Cosa fare in caso di risarcimento sinistro&lt;br&gt;In caso di sinistro stradale la parte che ha subito il danno al veicolo, in particolari casi, può richiedere un risarcimento diretto alla propria compagnia di assicurazione. La richiesta di pagamento del danno deve avvenire nello stesso momento in cui si inoltra alla propria compagnia assicuratrice la denuncia dell’avvenuto sinistro.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La richiesta di risarcimento può essere presentata entro due anni dalla data dell’incidente, nel caso in cui sia trascorso un periodo di tempo superiore la denuncia del sinistro decade. E’ importante sapere che nella maggior parte dei casi la somma deve essere corrisposta dalla compagnia assicuratrice del conducente che ha causato l’incidente.Ma come avviene il risarcimento? E se ci sono danni fisici? Quali leggi sono cambiate in materia, e a vantaggio di chi?Le domande sono tante, risponderemo nei prossimi blog.Blog del 07/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/risarcimento.html#NgpCcnPR</link>
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  <category>Risarcimento</category>
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  <title>Sistemi di risarcimento - seconda parte</title>
  <description>Risarcimento quando ci sono danni fisici&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel caso in cui la persona coinvolta nell’incidente ha purtroppo subito, oltre ai danni materiali del mezzo anche dei danni fisici alla propria persona, deve far pervenire alla compagnia assicuratrice della controparte tutta la documentazione medica che attesta e descrive i danni. In questo caso l’assicurazione fisserà alla controparte un appuntamento presso un medico legale che valuterà l’entità dei danni fisici subiti. L’assicurazione che deve risarcire il danno al veicolo coinvolto nell’incidente per stabilire invece l’entità dei danni subiti dal mezzo coinvolto nel sinistro, farà visionare quest’ultimo da un perito assicurativo.&lt;br&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Come avviene il risarcimento del sinistro&lt;br&gt;&lt;br&gt;Una volta che la compagnia assicuratrice ha accertato l’entità del danno ha un tempo limite di quindici giorni per poter risarcire il danneggiato. E’ importante ricordare che in questi casi è preferibile chiamare la polizia o i vigili urbani, che aiuteranno i protagonisti della vicenda a redigere l’apposito verbale, che verrà poi consegnato alle proprie compagnie assicuratrici.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Blog del 08/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/risarcimento2.html#f95k9Huw</link>
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  <category>Risarcimento</category>
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  <title>L’anomalia italiana sul risarcimento</title>
  <description>In Italia il risarcimento dovuto a un sinistro ha portato a una forte stortura del sistema. Negli incidenti, infatti, si è cercato spesso di ottenere un indennizzo più alto simulando magari infortuni inesistenti o inventando delle furbizie sempre per il medesimo scopo. Questo ha prodotto a lungo andare una situazione che è divenuta insostenibile, come testimoniano i dati, che hanno visto le polizze, soprattutto in alcune Regioni del Sud, arrivare a una cifra molto alta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel decreto liberalizzazioni, l’Ania ha modificato la proposta della tariffa unica tra Nord e Sud motivando la decisione con il fatto che devono essere presi in considerazione i fattori di rischio delle diverse aree geografiche. Il Governo Monti, per porre un freno ai risarcimenti nei sinistri, ha stretto la cinghia sui rimborsi per il colpo di frusta (serve ora un esame strumentale), troppo spesso causa di indennizzi negli incidenti.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;- I contenuti della lettera risarcimento danni&lt;br&gt;&lt;br&gt;Il risarcimento è possibile solo in alcuni casi; è infatti possibile la procedura di risarcimento diretto se l&apos;assicurato non fa parte di coloro che hanno causato l&apos;incidente oppure se è stato protagonista dello stesso solo in parte. Egli ha così diritto al risarcimento erogato direttamente dalla compagnia di assicurazione.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Questa è una procedura che è riferita solo nei casi in cui nel sinistro siano coinvolti solo due veicoli entrambi immatricolati in Italia. C&apos;è poi il caso in cui l&apos;assicurato, al fine di ottenere il risarcimento deve chiedere lo stesso alla compagnia assicurativa della controparte. In entrambi i casi è comunque necessaria la compilazione della lettera risarcimento danni.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La lettera di risarcimento danni sinistro stradale (vedi in questo link un esempio) va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inserendo i propri dati anagrafici e i dati del veicolo e della compagnia assicurativa. È necessario sottolineare anche il luogo, il giorno e l&apos;ora in cui è avvenuto il fatto e la formula di risarcimento danni richiesta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vanno indicate all&apos;interno della lettera anche le modalità con le quali si è verificato l&apos;incidente, le cause dello stesso, i danni riportati e le autorità intervenute nel luogo. È importante sottolineare anche se queste ultime hanno redatto o meno il verbale apposito.- Allegati alla lettera di risarcimento&lt;br&gt;&lt;br&gt;Si dovranno poi allegare alla lettera di risarcimento danni: il preventivo delle spese sostenute per la riparazione del mezzo di trasporto; la documentazione fotografica dei danni riportati al mezzo di trasporto; documentazione medica attestante la gravità delle lesioni fisiche riportate.&lt;br&gt;Ma com&apos;è cambiata la legge nel tempo? lo vedremo in un ​prossimo blog!!&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Blog del 09/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/risarcimento-anomaile.html#LweRsfxk</link>
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  <category>Risarcimento anomaile</category>
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<item>
  <title>Risarcimento prima e dopo</title>
  <description>La procedura prima della nuova legge sul risarcimento auto&lt;br&gt;Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme in tema di Rc Auto, in caso di sinistro stradale, l’assicurato doveva rivolgersi alla compagnia di colui che era responsabile del sinistro. Una procedura un po’ bizzarra, che aumentava i tempi per la liquidazione. Sono molte infatti le variabili che intervengono all’interno del processo di risarcimento di un danno da parte dell’assicurazione, con il rischio di finire anche in Tribunale qualora le posizioni in campo divergessero di molto.&lt;br&gt;Cosa è previsto ora per il risarcimento dell’assicurazione auto&lt;br&gt;Il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera è stato aperto sostenitore di questa introduzione del risarcimento diretto per quanto riguarda la casistica degli incidenti tra veicoli. Secondo questa pratica, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente alla propria compagnia per ottenere il risarcimento e in un secondo momento l’impresa assicuratrice si rifarà sulla controparte responsabile del sinistro stradale. Questo espediente senza dubbio accorcia i tempi per la liquidazione del danno ma potrà essere esercitato solo quando è certa la responsabilità nel sinistro oppure si sia compilato in modo corretto il CAI, il modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le conseguenze della legge sulle compagnieQueste nuove norme riguardo il risarcimento danni da incidente stradale dovrà essere, secondo le intenzioni governative, uno stimolo per combattere le numerose truffe nel settore Rc Auto. Sul tema assicurazioni infatti si contano sempre più frodi che portano le compagnie ad alzare in modo esponenziale le tariffe annuali, che si ripercuotono sui cittadini onesti.Il caro polizze è un altro tema infatti che è di pubblico dominio presso l’opinione pubblica e come raccontano gli ultimi episodi di cronaca, sono in aumento i casi di mezzi che circolano con assicurazioni false. Un grave pericolo, soprattutto se si è coinvolti in incidenti stradali con macchine che non hanno l’obbligatoria copertura assicurativa.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Blog del 19/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/cambiamenti-sul-risarcimento.html#tggOQrZd</link>
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  <category>Cambiamenti sul risarcimento</category>
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  <title>Urto uscendo dal parcheggio</title>
  <description>L’URTO IN RETROMARCIA&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel caso sopra descritto la responsabilità del sinistro è, “ovviamente”, a carico della OPEL Agila che è in movimento mentre l’AUDI è ferma in sosta.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel caso anche l’AUDI fosse stata in movimento di retromarcia (per uscire da uno stallo accanto a quello della OPEL od anche opposto!), la responsabilità è al 50% in quanto ambedue i conducenti avrebbero messo in atto una manovra creando la turbativa all’altro.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Responsabilità al 50% non vuol dire, come a volte si sente dire, “ognuno si paga i suoi!” ma significa che ognuno contribuisce a pagare in ragione del 50% i danni dell’altro.&lt;br&gt;</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/lurto-in-retromarcia.html#UgDrUAZ2</link>
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  <category>L’URTO IN RETROMARCIA</category>
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  <title>Turbativa alla circolazione</title>
  <description>L’apertura dello sportello di una autovettura parcheggiata a margine della strada è uno dei casi più “classici” di “insidia”, soprattutto se lo sportello viene aperto quando il frontale (muso) dell’altro veicolo è già “passato”, in particolare quando il conducente deve scendere e quindi la sua sagoma è ancora all’interno dell’abitacolo.In questo caso la responsabilità del sinistro è chiara ed a totale carico di chi apre lo sportello.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Al contrario, nel caso che lo sportello fosse già aperto da tempo e l’urto sia dipeso dalla disattenzione del conducente del veicolo che sta passando, la responsabilità è più difficile da dimostrare.Per questo è sempre bene domandare a chi ha visto l&apos;accaduto di fare da testimone e poi avvertire subito le autorità.Blog del 26/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/apertura-sportello.html#WXPFc5Fx</link>
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  <category>Apertura sportello</category>
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  <title>Safary rally casa-ufficio</title>
  <description>Vi siete accorti che il semplice trasferimento dall’abitazione al luogo di lavoro (alla scuola, al centro commerciale) non è più un semplice spostamento ma è diventato una specie di Rally africano? Come? A causa delle buche (di cui parleremo in seguito) ma anche degli ostacoli artificiali che sempre più vengono utilizzati dalle amministrazioni comunali nel (vano) tentativo di limitare i sinistri.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Stiamo parlando dei dossi rallentatori: in alto vedrete scorrere la foto di quelle bande gialle e nere che tanto bene non fanno alle nostre sospensioni,e delle isole salvagente: un marciapiede piazzato in mezzo alla strada, spesso troppo piccole per ospitare più di una persona, con un palo segnaletico alle due estremità.Vengono posizionati sempre più spesso nelle nostre strade con risultati a dir poco incerti se non addirittura controproducenti.Infatti molto frequentemente, specie al mattino, le isole recano tracce di violenti urti che stanno a significare la scarsa efficacia del sistema! Quando il dosso rallentatore è posizionato in curva crea una turbativa a volte molto grave per i conducenti (specie di veicoli a due ruote) e se l’isola viene “sorvolata” da auto che ci decollano sopra, come nell’esempio sopra non serve a proteggere gli indifesi pedoni!&lt;br&gt;         Il Codice della Strada ha un articolo che recita:&lt;br&gt;Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;1.       I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.&lt;br&gt;&lt;br&gt;2.       I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:&lt;br&gt;&lt;br&gt;a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all&apos;attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell&apos;articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell&apos;istruzione, dell&apos;università e della ricerca e per l&apos;assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell&apos;Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Se invece di “far cassa” i proventi delle contravvenzioni fossero utilizzati per i fini previsti non ci sarebbe bisogno di inventarsi queste “trappole” da inserire sulle strade, che già sono piene di buche. Ma delle “buche”, abbiamo già detto, ne parleremo una prossima volta.Blog del 29/09/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/dossi-e-isole-pedonali.html#ffcQljMX</link>
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  <category>Dossi e isole pedonali</category>
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  <title>Cessione del credito...</title>
  <description>Nel preciso istante in cui si subisce un danno derivante da sinistro stradale si diventa creditori dello stesso nei confronti del danneggiante e quindi della compagnia assicuratrice. L’autoriparatore di fiducia a cui ci rivolgeremo per le riparazioni può proporci di stipulare un accordo in base al quale riparerà l’autovettura senza far pagare nulla, in quanto subentrerà al posto nostro per la somma dovuta dall’assicurazione: questo istituto prende il nome di cessione di credito.&lt;br&gt;Ovviamente con questo contratto, che viene stipulato prima delle riparazioni e, spesso, prima della completa istruzione della pratica (apertura sinistro alla compagnia assicurativa ecc...), il danneggiato cede alla carrozzeria anche il rischio della liquidazione in quanto non sa ancora se e quanto il danneggiante pagherà.Tale rischio può essere trasferito sia parzialmente (cessione pro solvendo) che totalmente (cessione pro soluto), a seconda del tipo di accordo che si va a sottoscrivere. Si ha una cessione pro soluto quando il meccanico non pretenderà dal cliente nessun pagamento; è invece pro solvendo se, al contrario, l’officina si riserva di chiedere al cliente il pagamento della differenza nel caso in cui l’assicurazione non paghi o lo faccia solo in parte.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nel caso si scelga la procedura di indennizzo diretto occorre tener conto della possibilità offerta di potersi rivolgere ad alcune carrozzerie convenzionate. In tal caso non sarà necessario sottoscrivere una cessione di credito, ma il risarcimento avverrà in forma specifica (essendo convenzionate si rivarrano del credito direttamente all&apos;assicurazione).&lt;br&gt;Blog del 03/10/2013</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/cessione-del-credito.html#ZA1FTv2W</link>
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  <category>Cessione del credito</category>
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  <title>Quanta responsabilità ho in un sinistro?</title>
  <description>Non sempre i conducenti coinvolti in un sinistro stradale hanno ragione o torto al 100%, pertanto la determinazione del grado di responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro avviene in base ad una tabella, detta bareme, dei criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti, prefissati per legge sulla base delle casistiche ricorrenti. Per usare tali strumenti il sinistro deve avere le caratteristiche di riferimento della “procedura di Risarcimento Diretto” di cui al Codice delle Assicurazioni.L’applicazione è ovviamente subordinata alla corrispondenza di alcuni criteri fissati dalla legge e alla corretta compilazione del modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) dal quale si possa desumere la dinamica dell’incidente.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Qualora il sinistro non rientri in nessuna delle ipotesi previste da tali norme, la valutazione della responsabilità viene effettuata in riferimento alle regole generali sulla circolazione dei veicoli.Scarica tabella baremeBlog del 07/10/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/il-grado-di-responsabilita.html#VNKIbZQv</link>
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  <category>Il grado di responsabilità</category>
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  <title>LA MEDIAZIONE E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA </title>
  <description>Nel caso in cui il danneggiato non sia soddisfatto, o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o in caso di mancata offerta, si instaura il tentativo obbligatorio di mediazione, procedura approvata con d. lgs. 28/2010 ed estesa alla responsabilità civile auto dal 20/09/2013, che consente di risolvere il contenzioso ricorrendo ad un mediatore. Si definisce come quella “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Depositata l’istanza presso un Ente certificato (Camere di Commercio, Ordini professionali o Enti privati riconosciuti dal Ministero della giustizia), entro 15 giorni vengono convocate le parti. La durata massima della trattativa è stabilita in 4 mesi. Nel caso di mancato accordo si procede per vie legali, altrimenti l’intesa viene omologata da un giudice e diventa esecutiva.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Più recente risulta l&apos;istituto della negoziazione assistita  introdotto con il decreto legge 132/2014, ma concretamente applicabile dal 9 febbraio 2015. “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l&apos;assistenza di avvocati …” (art. 1 D.L. 132/2014).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Detta procedura, pertanto, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto convenzione di negoziazione.&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&apos;obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) e, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Fonte: La mediazione e la negoziazione assistita. I casi di obbligatorietà e gli aspetti procedurali. (www.StudioCataldi.it)Blog del 10/10/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/mediazione.html#RZFl9gpA</link>
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  <category>Mediazione</category>
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  <title>Tariffe perizie tribunale di Prato</title>
  <description>Oggi non voglio parlare di incidenti, sinistri, buche stradali, dossi o altri ostacoli che ogni giorno troviamo sulle strade.Mi voglio concentrare su un argomento che, in quanto perito assicurativo, mi riguarda da vicino, non solo me, ma tutta la comunità.Quando si parla di un lavoro peritale, si deve per forza parlare di un lavoro di qualità, tanto più se si ha a che fare con un tribunale, che come da definizione di dizionario è l&apos;&quot;Autorità cui è affidata l&apos;amministrazione della giustizia; nell&apos;ordinamento italiano, organo collegiale o monocratico, a seconda dei casi, che esercita la giurisdizione civile e penale in primo grado e in appello ( portare davanti al t. ; per ordine, per ingiunzione del t. ), suscettibile di varie determinazioni secondo le competenze giurisdizionali specifiche, il carattere di ordinarietà o straordinarietà, ecc. ( t. civile,penale ; t. per minorenni ; t. militare ; t. ecclesiastico ).&quot;In sostanza ne va della libertà e/o del portafoglio dei cittadini.Si capisce il ruolo importante e delicato dei periti chiamati a fare l&apos;indagine per stabilire la responsabilità e anche, perchè no, per scoprire eventuali truffe (per esempio nota questo articolo), ma quanto vengono pagati?&lt;br&gt;Nello spulciare tra i miei archivi ho trovato un articolo del quotidiano &quot;Il Tirreno&quot; molto interessante, che riguardava una protesta per tariffe anacronistiche del lontano 6 ottobre 1998 (vedi ritaglio giornale in alto).Da allora cos&apos;è successo?La categoria è stata valorizzata nel frattempo?Andando a leggere l&apos;articolo la protesta è per il fatto che per le prime due ore la tariffa oraria al tribunale di Prato, la mia città, era di 24.700 lire l&apos;equivalente di circa 12,76 euro, mentre per le restanti ore era di 6.870 lire, cioè circa 3,55 euro.Dopo 18 anni?I periti sono stati valorizzati per il prezioso ed importante lavoro che fanno?Valutate voi, ad oggi le tariffe orarie sono di euro 7,34 per le prime due ore, mentre per le restanti 4,75 euro, naturalmente parliamo di LORDO.Nel 1998 mi ricordo che il giornalista mi chiese se c&apos;era un errore, perchè se un tecnico specializzato è pagato meno di tutte le altre categorie di lavoratori qualche cosa non torna.Oggi, considerando anche l&apos;inflazione, l&apos;aumento del costo della vita, e balzelli vari, che dire?Senza parole, anzi riprendendo le parole del 1998 ... chi farebbe un lavoro specializzato per nemmeno 3 euro netti l&apos;ora?Magari un altra volta parleremo dei tempi di liqudazione, ma oggi facciamo un plauso a tutta la categoria che lavora con diligenza e professionalità nonostante tutto.Blog del 12/10/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/tariffe-periti.html#PFJQunfO</link>
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  <category>Tariffe periti</category>
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  <title>ROTTAMAZIONE O RIPARAZIONE?</title>
  <description>Sappiamo bene che le assicurazioni cercano di non liquidare più del valore commerciale del veicolo.Ma qual è questo valore?&lt;br&gt;Il valore sulla carta è preso dai mercuriali o da pubblicazioni del settore, magari ne parleremo in un altro blog, ma a questo va aggiunto il valore specifico che non è per tutti uguale.&lt;br&gt; &lt;br&gt;Immaginiamo un auto, che è stata solo mia (in gergo tecnico, “unico proprietario”), nel caso in cui il danno subito si avvicini o superi il valore commerciale prima del sinistro, il principio che si dovrebbe applicare è sempre quello del buon padre di famiglia che deve perseguire il miglior risultato con la minore spesa possibile ma anche il conservare la propria auto, di cui conosce la storia, sa come è stata trattata e come è stata mantenuta.&lt;br&gt; &lt;br&gt;In proposito citerei il commento di un collega:&lt;br&gt; &lt;br&gt;“Ero giovane quando scrissi ad un illustre Ctu in tema di svalutazione che vi era anche una forma affettiva…&lt;br&gt; &lt;br&gt;Ritengo che già dai tempi dei Romani il concetto di fungibilità del bene era molto  discutibile.&lt;br&gt;Chi produce il danno deve restituire un veicolo con le stesse identiche caratteristiche di quello che ha danneggiato.&lt;br&gt;In questo senso fungibilità significa intercambiabilità.&lt;br&gt;Una autovettura non potrà mai risultare fungibile con un&apos;altra usata e dello stesso chilometraggio od usura, è quindi veramente difficile per il Ctu e quindi per un signor Giudice comprendere i lati personali di un oggetto autovettura o veicolo che sia. &lt;br&gt;Come si può dare un valore all&apos;affezione che un soggetto può attribuire ad un veicolo del tutto deperibile? &lt;br&gt;Per quanto mi riguarda posseggo da ben 51 anni una Fiat Balilla 4 marce che acquistai nel&lt;br&gt;1964. Io avevo 21 anni e lei ne aveva 29.&lt;br&gt;La tua osservazione non fa una grinza ma dare un simile valore è impossibile.&lt;br&gt;Quando studiavo legge l&apos;unica risposta che mi sapevano dare alla fungibilità era quella del denaro: Io devo avere da Tizio 100.000 lire, sia che mi dia 100 pezzi da 1.000 o dieci da 10.000 è la stessa cosa, questo significa fungibilità.&lt;br&gt;Mi trovai in un caso a valutare un vecchio Fiat 1100 di un signore che mi disse: &quot;...... è inutile che la mi renda il valore della Fiat 1100 e le spese accessorie, la mia è tenuta male, nera e pichiettata, ma io la parcheggio in piazza di Montespertoli e tutti sanno che io (faceva il mediatore di bestiame) sono arrivato....&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/considerazioni-su-rottamazione-o-riparazione.html#gJQM7vRz</link>
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  <category>Considerazioni su rottamazione o riparazione</category>
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  <title>Valore Antesinistro</title>
  <description>&lt;br&gt;Quanto viene rimborsato in caso di sinistro?Ne abbiamo già parlato in questo blogPer capire meglio, ecco una sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 24718 del 4 Novembre 2013. In materia di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e di natanti – come tali sottoposti all&apos;assicurazione obbligatoria - l&apos;art. 2058 cod. civ. espone una facoltà per l&apos;assicuratore, il quale non può essere chiamato a corrispondere all&apos;assicurato un risarcimento che provochi in quest&apos;ultimo un ingiustificato arricchimento. Quindi il in parole comuni:Se ti paghiamo più di quanto vale l&apos;auto, ci &quot;guadagni&quot; e quindi ci &quot;rubi&quot; dei soldi...Il risultato?Se il danno non supera il valore del mezzo, il rimborso è pari al danno, ma se lo supera si passa al risarcimento in forma equivalente che è calcolato sulla base del prezzo di mercato che il veicolo possiede al momento del sinistro.In sostanza ho pagato la mia automobile 10.000 Euro, sono passati 5 anni nei quali, secondo i mercuriali e le riviste specializzate, si è svalutata in media di 1.200 euro l&apos;anno, poi ho avuto un sinistro con ragione, se ho avuto un danno inferiore ai 4.000 euro (10.000-(5*1.200)) vengo rimborsato, altrimenti se è superiore la liquidazione si arresta a 4.000 euro più spese varie.&lt;br&gt;Naturalmente questa legge, che non tiene conto del valore affettivo di cui abbiamo già parlato, è più vantaggiosa per le Compagnie poiché permette di tenere conto della svalutazione del bene causata dal tempo e dall&apos;uso e quindi liquidare meno.Ora una domanda si pone.Da dove si ricava il prezzo di un veicolo?Una delle pubblicazioni più utilizzate fino ad oggi è &quot;Eurotax&quot; edita da Sanguinetti Editore, che è un mercuriale (pubblicazione) specialistica del settore, e presente in due forme, blu (con prezzi di riferimento più bassi) che per intenderci è quella che i concessionari usano per comprarci un mezzo, e gialla (con prezzi di riferimento più alti) che è qulla che usano per vendercelo.La differenza è dovuta al fatto che il rivenditore deve fare magari qualche piccola riparazione e anche un profitto.Il riferimento per il prezzo antesinistro è fortunatamente l&apos;eurotax giallo.Ma dove possiamo trovarlo?Qui è un problema, trattandosi di una pubblicazione specifica del settore non possiamo andare in edicola e comprarne uno.In edicolo possiamo trovare pubblicazioni come &quot;quattroruote&quot; edito da Editoriale Domus, e qui inizia il problema della valutazione, facciamo un esempio, possiedo una OPEL CORSA 1.4 Enjoy del 2010 quanto vale?A dicembre 2015 - Eurotax giallo 3.900€ VS Quattroruote 4.100€ !La differenza può sembrare piccola, è vero, ma tra eurotax giallo, eurotax blu, quattroruote non abbiamo mai un prezzo unico stabilito, ed è anche per questo che il ruolo del perito è molto importante.Qualcuno però ha provato a fare chiarezza, ho trovato molto interessante una recente sentenza del GdP di Firenze (23/6/2015) nella quale lo stesso non ha accettato la valutazione fatta dal &quot;suo&quot; CTU con &quot;Eurotax&quot; ed ha invece presa per buona quella del CTP, rilevata da Quattroruote, perché la rivista è l&apos;unica fonte a cui può accedere il consumatore/danneggiato. Infatti leggendo la prefazione dei due volumetti Eurotax vi viene chiarito che:&lt;br&gt;BLU - questo volumetto è ad esclusivo uso di concessionari, commercianti, autosaloni ed uffici doganali&lt;br&gt;GIALLO - questo volumetto è ad esclusivo uso di concessionari, commercianti, Compagnie di Assicurazione e Tribunali&lt;br&gt;&lt;br&gt;Non va poi dimenticato, come già detto, che il mensile QUATTRORUOTE si compra in edicola mentre EUROTAX è distribuita in abbonamento (dal costo elevato) e solo gli addetti del settore lo possono avere sottomano in ogni momento.Se la sentenza vi interessa è possibile scaricarla cliccando qui.Blog del 17/10/2016</description>
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  <category>Valore commerciale antesinistro</category>
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  <title>Costo dello smaltimento rifiuti</title>
  <description>Tra le voci che possiamo trovare quando ripariamo la nostra auto ce n&apos;è una che recita: &quot;Smaltimento rifiuti&quot;.Ma di cosa si tratta?&lt;br&gt;Lo smaltimento dei rifiuti, siano essi ordinari o speciali, è un costo che da anni è legato all’attività di tutte le aziende e, in particolare, a quelle che effettuano autoriparazioni.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tale spesa, pertanto, rientra nei normali costi generali di gestione&lt;br&gt;dell’attività e non è legato in alcun modo al danno subito dalla vettura; a mio&lt;br&gt;modesto avviso lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere coperto dalle&lt;br&gt;lavorazioni, cioè dal costo orario della mano d’opera, anziché essere&lt;br&gt;aggiunto come voce di danno.&lt;br&gt;Il metodo adottato dai carrozzieri, invece, è legato in special modo al&lt;br&gt;valore dei ricambi (variabile secondo il tipo di autovettura), mentre per lo&lt;br&gt;smaltimento dei rifiuti si paga secondo la quantità prodotta, a prescindere dal&lt;br&gt;valore.In sostanza un paraurti di una utilitaria costa 10 di smaltimento e quello di una supercar costa 100, ma quando si tratta di rifiuti, sempre di un paraurti si parla.Attribuendo una percentuale al valore imponibile della riparazione, i&lt;br&gt;carrozzieri, sempre a mio parere, effettuano un guadagno ingiustificato.Blog del 19/10/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/smaltimento.html#mnMUbf86</link>
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  <category>Smaltimento rifiuti</category>
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  <title>Buche = Insidia</title>
  <description>Un argomento che sta a cuore a molti è il discorso delle buche stradali, putroppo circolando con i nostri mezzi non sempre le possiamo evitare.Il perito Massimo Cola dice:&quot;nella mia carriera, molte sono state le occasioni in cui mi sono dovuto occupare di buche sul piano viabile&quot;.Ci  propone allora un estratto di alcuni dei suoi lavori, cliccate pure sul link qui in basso per scaricarne gratuitamente uno, in questo caso si tratta di un sinistro che ha visto un ciclista coinvolto in una caduta per colpa del manto stradale!!​Scarica il pdf&lt;br&gt;Adesso si pone un altra domanda ...Ho rotto un pneumatico su una buca stradale, posso essere risarcito?&lt;br&gt;La risposta è SI, ma bisogna avere qualche accortezza, in un prossimo blog ​parleremo di questo.Blog del 21/10/2016</description>
  <link>http://www.pratoperizie.it/buche.html#7oaUyAgd</link>
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  <category>Buche stradali</category>
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